COME ANNULLARE UNO SCONTRINO.

Per ovviare alla situazione, traccia a penna una linea trasversale sullo scontrino e scrivici sotto "annullato", aggiungi inoltre la tua firma. Ora emetti un nuovo scontrino per il cliente. Ricorda inoltre di allegare lo scontrino annullato allo scontrino giornaliero di chiusura, e la differenza tra la chiusura e lo scontrino lo riporterai sul registro dei corrispettivi.

Se non hai lo scontrino o ti accorgi a fine serata di un incasso eccessivo, controlla il manuale per la ristampa del DGFE (giornale di fondo elettronico) oppure chiama l'assistenza tecnica. <iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DVaBKXAzdvA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

CAMBIARE L'ORA SULLO SCONTRINO.

Sul manuale è riportato il cambio dell'orario sullo scontrino. E' importante fare un azzeramento giornaliero, altrimenti non sarà possibile eseguire la modifica. (l'azzeramento si può fare anche se l'attività non sta per chiudere, sarà così obbligatorio sommare le 2 chiusure giornaliere).

 

RIVOGLIO INDIETRO I SOLDI DOPO L'ACQUISTO.

 

 

la merce acquistata non sempre si cambia. E allora, anche nella caccia all'affare la prima regola è non farsi prendere dalla frenesia, ma scegliere con calma e, se possibile, provare i capi per testare taglie e modelli.

In caso di ripensamento dopo l'acquisto non c'è l'obbligo per il commerciante di cambiare il prodotto http://www.codicedelconsumo.it /(e tanto meno di risarcire il cliente), perché per le vendite in negozio non esiste il cosiddetto diritto di recesso dei contratti stipulati fuori dei locali commerciali.
Il cambio è quindi solo a discrezione del negoziante, che spesso lo assicura ma sempre dietro presentazione dello scontrino fiscale. Una possibilità su cui in caso di indecisione è sempre meglio accordarsi preventivamente prima di effettuare l'acquisto.
La prova di indumenti o calzature è sempre consigliabile, ma anche questa è rimessa alla discrezionalità del commerciante: normalmente, tranne in particolari situazioni di caos nei camerini, viene sempre consentita per quasi tutti i prodotti, escludendo quelli (come la biancheria intima) in cui sono le esigenze igieniche a sconsigliarlo.
C'è un caso, però, per cui il cambio della merce è un diritto per il cliente. È quello in cui il prodotto acquistato si scopra difettato o semplicemente non rispondente alla caratteristiche con cui era stato pubblicizzato. Allora il commerciante è tenuto alla riparazione senza spese per il cliente, oppure alla sostituzione del prodotto.
Ma se queste ipotesi appaiono impossibili o eccessivamente onerose, può anche optare per una riduzione parziale o totale della somma pagata. La garanzia sui prodotti difettosi ha valore per due anni dalla consegna bel bene, ma il difetto va denunciato entro due mesi dalla scoperta.
Se si presenta nei primi sei mesi si presuppone esistesse già all'acquisto e spetta al venditore l'onere della prova. Se invece il difetto si manifesta tra il settimo e il ventiquattresimo mese, sarà il cliente a dover dimostrare di non esserne responsabile con la sua attività. (P. Or.)

 

Scontrino/Ricevuta fiscale
(Art. 22 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - D.M. 30 marzo 1992)
La ricevuta e lo scontrino fiscale devono essere emessi dai commercianti al minuto ed assimilati (ad esempio artigiani) a fronte di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di utenti finali.
Tali documenti sono rilasciati per mezzo di appositi apparati denominati "misuratori fiscali"; la ricevuta fiscale può essere emessa anche avvalendosi di stampati cartacei da compilare manualmente.

L'indicazione sullo scontrino o sulla ricevuta fiscale dell'esatta natura del prodotto acquistato è facoltativa.

 

Verranno eliminati i Registratori di Cassa?



Il sistema della trasmissione telematica dei corrispettivi potrebbe in breve tempo essere implementato mediante l’evoluzione dei misuratori fiscali che già oggi rappresentano un potente terminale di registrazione e veicolazione delle informazioni contabili nei sistemi gestionali delle imprese che operano nel B2C. Su questo fronte, l’esperienza di altri Paesi europei ci dimostra che il sistema è realizzabile in tempi ragionevolmente brevi.
Servono pero' Registratori di Cassa Telematici nuovi o se e' possibile modificare quelli esistenti”.
Quindi sara' possibile non stampare lo scontrino MA SARA' OBBLIGATORIO REGISTRARE LA VENDITA SU UN TERMINALE FISCALE COSI' DA DIMOSTRARE AGLI ORGANI COMPETENTI LA VENDITA ESEGUITA DAVANTI AL CLIENTE. QUINDI SPARISCE SOLO LA PARTE CARTACEA DEL DOCUMENTO (SCONTRINO/RICEVUTA) MA QUELLA FISCALE SARA' CONTROLLABILE ANCHE TELEMATICAMENTE !
COMUNQUE, VA DA SE' CHE IL CLIENTE, SU RICHIESTA,  ABBIA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO PER DIMOSTRARE L'ACQUISTO FATTO IN QUEL DATO ESERCIZIO, OTTENENDO, LA GARANZIA DEL PRODOTTO;  IL CAMBIO MERCE; ECC.

Chiusura definitiva negozio! Cosa fare...

Purtroppo negli ultimi anni si registrano sempre più chiusure di attività commerciali.

Nel caso in cui dovessi, chiudere definitamente, NON DIMENTICARE un adempimento che ai più è sconosciuto.

Così come all'atto dell'installazione del Registratore di Cassa, si provvede ad inviare all'Agenzia delle Entrate la ragione sociale dell'utilizzatore, la marca e il modello della macchina e la relativa matricola fiscale, tecnicamente "fiscalizzazione", all'atto della cessazione si deve inviare la stessa comunicazione, tecnicamente "defiscalizzazione".
In mancanza di tale comunicazione, la macchina rimarrà negli archivi dell'amministrazione finanziaria, come ancora in uso.

Ricordo che tale operazione deve essere effettuata obbligatoriamente da un laboratorio autonomo abilitato.
MA DEVO INVIARE LA RACCOMANDATA CON A/R ? Per tutti coloro che continuano a chiedere se è ancora obbligatoria la Raccomandata A/R in fase di installazione e disinstallazione, riporto un estratto della normativa vigente:

A partire dal 1° gennaio 2014

Nell’ottica della  semplificazione  degli adempimenti e della riduzione degli oneri amministrativi posti a carico  dei contribuenti, vengono eliminati quelli previsti a carico  degli  utenti  dei misuratori  fiscali  consistenti  nella  messa  in  funzione,  variazione  e disinstallazione dell’apparecchio misuratore fiscale, di cui agli articoli  8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e 7 comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990.
In  particolare,  tenuto  conto  che  le  informazioni  previste   nelle dichiarazioni ora soppresse sono riportate anche  nel  libretto  fiscale  di dotazione dell’apparecchio misuratore e sono comunicate telematicamente  dal soggetto  che  ne  ha  effettuato  la   verificazione   periodica   all’atto dell’installazione o  disinstallazione  secondo  le  modalità  e  i  termini stabiliti dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del  16 maggio 2005, 18 dicembre 2007 e 29 marzo 2010,  è  possibile  l’eliminazione dell’adempimento dell’invio della  comunicazione  cartacea  tramite  lettera raccomandata alla Direzione Provinciale competente.